Presentare istanza per il passaporto

Servizio attivo

Il passaporto ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

Descrizione

In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, da tutte le Questure in Italia ed all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, ad eccezione delle sotto elencate categorie:

  • Minori di anni 12;
  • Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );
  • Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma;

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l’ iscrizione del proprio figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla pagine del passaporto per i minori.

Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età .

NOTA BENE Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi circolare

La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6
(nell’articolo sono citati anche gli Ispettorati di Frontiera che però non esistono più)

  • la Questura
  • l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
  • la stazione dei Carabinieri

    Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell’istanza

N.B.Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poichè deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l’ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri.
Copia dell’informativa sarà rilasciata al cittadino.

Come fare

Consulta il sito di Agenda passaporto cliccando sul pulsante in questa pagina, il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.

Cosa serve

Alla domanda è necessario allegare:

  • un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche un fotocopia del documento)
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
  • contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti). Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell’emissione del passaporto.
    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali è ammesso solo nel caso in cui l’interessato si trovi nella oggettiva impossibilità di reperire i contrassegni telematici: Ulteriori chiarimenti ed esempi.
    Con nota del 16 gennaio 2012, il Ministero degli Affari Esteri, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente diramate, ha comunicato che dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della nuova tabella dei diritti consolari, è stata eliminata la possibilità di applicazione della gratuità ex art. 55 L. n.342/2000, al momento del rilascio di un passaporto valido esclusivamente per i Paesi U.E.
    N.B. Resta però invariata l’esenzione dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa, negli anni successivi al rilascio, nel caso di utilizzo del documento nei Paesi U.E. Per chiarimenti è disponibile circolare esplicativa.
  • La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.
    La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
  • Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità , con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
  • Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto

Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare la dichiarazione di figli minori, cioè un modulo in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità dell’altro genitore e l’atto di assenso dell’altro genitore. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.

Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.

Cosa si ottiene

Appuntamento per il passaporto.

Tempi e scadenze

E' possibile presentare istanza in qualunque momento.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare istanza per il passaporto direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

Passaporto per minori

Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale.

Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi circolare

Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14

Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

il minore può viaggiare:

  • con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l’espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina)
  • con la carta d’identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all’articolo 10, comma 5, ha modificato l’articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori.
  •  fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
  •  fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall’età del minore sempre fino al compimento dei 16 anni – purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009)

N:B.Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido. N.B.( procedura valida solo fino alla data del 26.06.2012 )

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l’assenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l’Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO

Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati.

Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.

N.B. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all’espatrio dei minori .Leggi la circolare

Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.

Validità

Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d’identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera

  • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
  • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Area Vigilanza – Polizia Locale – Attività Economiche

Contrada Cà Montagna, 11, 37010 San Zeno di Montagna VR, Italia

Telefono: 0457285017
Email: pm@comune.sanzenodimontagna.vr.it
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Pagina aggiornata il 14/01/2025