La pianificazione attuativa è normata dall’art. 19 della L.R.V. n. 11/2004 che al c. 1 della legge lo definisce come lo strumento che indica “l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia” di piano particolareggiato e piano di lottizzazione (articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150), del piano per l’edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare” e s.m.), del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica …), del piano di recupero (articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia popolare” e successive modificazioni), del piano ambientale (articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e s.m., del programma integrato (articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e s.m.).